Descrizione
RICHIAMATO l’art. 16, commi 4 e 5 del Regolamento di Polizia Urbana, approvato con deliberazione del C.C. n. 33 del 17/07/2009 e ss. mm. ii., il quale pone l’obbligo in capo ai proprietari, locatari o detentori a qualsiasi titolo di terreni ubicati in zone urbane, di provvedere alla pulizia e risanamento dei terreni incolti;
VISTO il Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi relativo al triennio 2023-2025, approvato con la deliberazione della G.R. n. 17/53 del 04/05/2023;
VISTA la Delibera della Giunta della Regione Autonoma Sardegna n. 5/48 del 29 gennaio 2025 - “Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023-2025. Aggiornamento 2025.", ed in particolare l’Allegato 8 al medesimo atto contenente le prescrizioni di contrasto alle azioni e alle omissioni che possono determinare, anche solo potenzialmente, l’innesco di incendi boschivi ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 21 novembre 2000, n. 353 e ss.mm.ii. e della legge regionale n. 8 del 27 aprile 2016.;
RITENUTO OPPORTUNO, con l’approssimarsi della stagione estiva, dare immediata applicazione di dette disposizioni nonché avviare un’adeguata e tempestiva campagna di informazione rivolta a tutti i cittadini e soggetti interessati;
DATO ATTO che dal 1° giugno al 31 ottobre, vige il periodo di “elevato pericolo di incendio boschivo”;
CONSIDERATO che il Corpo di Polizia Locale, incaricato del servizio di Protezione Civile, ha più volte segnalato e sanzionato, in ambito urbano e periurbano, situazioni di degrado derivanti dall’abbandono o incuria di lotti di terreno;
DATO ATTO che i terreni e i lotti incolti, recintati e non, dislocati nei centri abitati, a causa della presenza di sterpaglie, erbe infestanti, cespugli e materiale seccagginoso in genere, rappresentano oltre che un problema di carattere igienico-sanitario per il proliferare di animali e parassiti pericolosi per la salute pubblica, anche un potenziale pericolo per gli incendi di interfaccia;
TENUTO CONTO che la situazione sopra evidenziata, in relazione all’ approssimarsi della stagione secca ed anche in assenza di eventi di interfaccia, rappresenta causa di innesco e propagazione di incendio, con conseguente grave pregiudizio per l’incolumità delle persone e dei beni dislocati nell’ambito residenziale;
RILEVATO che questo comune, con piano di Protezione Civile definitivo, in correlazione al piano regionale antincendi 2023-2025 è classificato con indice di pericolosità “3” – medio, e con indice di rischio “3” - medio;
CONSIDERATO che l’abbandono e l’incuria dei lotti di terreno in ambito urbano e periurbano oltre a costituire problematiche inerenti all’igiene e alla sanità pubblica, nonché quelle correlate alla sicurezza e all’incolumità delle persone per lo svilupparsi di incendi, determinano anche un grave nocumento al decoro del patrimonio pubblico e privato ;
RITENUTO che con l’approssimarsi della stagione turistica tali fenomeni raggiungono livelli di guardia molto elevati, così come peraltro riscontrato nelle precedenti stagioni estive;
ATTESA la necessità di provvedere alla eliminazione delle problematiche sopra riportate intimando ai proprietari, o in luogo di questi, ai locatari o detentori a qualsiasi titolo di terreni incolti ubicati in zone urbane, di rimuoverne le cause;
CONSIDERATO che per l’intimazione di cui sopra non è necessario dare comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 13, comma 1, della L. 241/90, in quanto la presente ordinanza ha carattere generale e contenuto normativo;
VISTO l’art. 21 ter della legge n. 241/90;
VISTI gli artt. 54, commi 4 e 7, e 50, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000;
VISTO l’art. 15 della legge 24 febbraio 1992 n. 225;
VISTO il Testo unico delle leggi sanitarie;
VISTO il Piano intercomunale di protezione civile approvato dal C.C. in data 20/04/2017 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22/2017;
VISTO il D.lgs. n° 285/1992 e s.m.i (Nuovo Codice della Strada);
ORDINA
CON DECORRENZA IMMEDIATA:
1)Ai proprietari e/o conduttori a qualsiasi titolo di terreni appartenenti a qualunque categoria d’uso del suolo, è fatto obbligo di ripulire da fieno, rovi e materiale seccagginoso di qualsiasi natura l’area interessata, sia in ambito urbano che periurbano.
2)Gli interventi di pulizia e/o risanamento dei suddetti terreni dovrà avvenire mediante la rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l’incolumità e l’igiene pubblica.
3)I costi degli interventi di pulizia e risanamento sono a carico dei proprietari e/o conduttori, a qualsiasi titolo, dei terreni.
DISPONE
Di inviare, la presente ordinanza al Prefetto di Sassari e successivamente darne pubblicità mediante:
• pubblicazione all’ Albo Pretorio del Comune.
• inserimento nel proprio sito istituzionale.
• informazione agli organi di stampa locali.
AVVERTE
Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Sardegna nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione (D.P.R. n. 1199 del 24 novembre 1971 e ss.mm.ii.)
A cura di
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Ultimo aggiornamento: 15 maggio 2025, 11:31