Ordinanza Sindacale n.19 del 16 aprile 2024

Obblighi in materia di decoro urbano

Data :

16 aprile 2024

Ordinanza Sindacale n.19 del 16 aprile 2024
Municipium

Descrizione

IL SINDACO
PREMESSO che al fine di incrementare il servizio offerto da parte dei pubblici esercizi presenti nel territorio,in modo particolare durante la stagione estiva, ove si registra un notevole incremento della domanda da parte della popolazione residente e fluttuante, l’Amministrazione Comunale concede ai titolari delle predette attività, ai fini dell’esercizio della somministrazione di alimenti e bevande, porzioni di suolo pubblico;
CONSIDERATO che in diverse occasioni è stato riscontrato che, a fronte della concessione dell’area pubblica, la stessa non viene gestita in modo decoroso ed ordinato, in quanto i titolari delle attività collocano elementi di arredo non consentiti o previsti dagli appositi regolamenti comunali che ne disciplinano la materia, creando così situazioni non certamente ottimali riguardanti l’aspetto estetico e quello funzionale al passaggio dei pedoni, soprattutto di quelli disabili;
VALUTATO che nocumento al decoro urbano viene altresì arrecato da parte delle diverse attività a seguito dell’incuria a provvedere alla costante pulizia del marciapiede o del tratto di strada sul quale il locale si affaccia e su cui non possono intervenire spazzatrici e pulitrici del servizio di igiene urbana a causa della presenza costante di tavoli, sedie e arredi ombreggianti;
CONSTATATO che una situazione indecorosa viene creata anche dalla presenza di contenitori per i rifiuti posizionati, durante tutto l’arco della giornata, in prossimità delle attività, e lo stesso dalla scarsa attenzione nelle modalità di conferimento degli scarti della propria attività, in quanto spesso si creano cataste di rifiuti quali cartone e plastica, dopo la chiusura del locale, quando ancora il centro storico è gremito di turisti;
CONSTATATO che spesso vengono posizionati elementi di arredo, quali tavoli, sedie, ombrelloni, fioriere, oltre lo spazio pubblico concesso, togliendo la fruibilità del suolo ai passanti che hanno diritto di circolare comodamente per le vie del centro cittadino;
RITENUTO pertanto opportuno ricordare la necessità di curare e gestire in modo decoroso gli spazi pubblici nell’ambito di tutto il territorio comunale;
VISTO il Piano Comunale dell’Arredo Urbano, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 22.03.2012 e ss.mm.ii;
VISTO il Regolamento Comunale di Gestione dei Rifiuti Urbani ed assimilati, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 24.11.2015;
VISTO il Regolamento di Polizia Urbana, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 17.07.2009 e ss.mm.ii;
VISTO l'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, rubricato “Competenze del sindaco e del presidente della provincia”;
VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii;
O R D I N A
Ai titolari delle attività di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande, delle attività commerciali ed artigianali, per quanto espressamente previsto in relazione alla tipologia di appartenenza:
1. La delimitazione del perimetro dell’area in concessione non può essere effettuata con completamenti aggiuntivi all’esterno del dehors (spazio esterno di un pubblico esercizio), quali balaustre, statue, lampioncini, fioriere, ecc.;
2. I dehors non devono essere adibiti a funzioni differenti da quanto concesso;
3. Non sono ammessi elementi di tipo seriale, quali insegne, ombrelloni, sedie, cartelloni, ecc., con scritte pubblicitarie, forniti a titolo di sponsorizzazione;
4. L’eventuale posizionamento di leggii per l’esposizione dei listini dei prezzi al pubblico deve avvenire all’interno dello spazio autorizzato.
5. Non è ammesso posizionare i contenitori della raccolta differenziata sul suolo pubblico;
6. I contenitori dei rifiuti devono essere posizionati sul suolo pubblico esclusivamente negli orari e nelle modalità indicate dal soggetto gestore in funzione della tipologia specifica del rifiuto, collocandoli in prossimità della pubblica via ed in posizione tale da consentirne un agevole caricamento da parte della ditta incaricata;
7. Al termine delle operazioni di svuotamento i contenitori dovranno essere tempestivamente ritirati a cura dell’utente e non lasciati sul suolo pubblico;
8. Il titolare dell’attività deve garantire costantemente la pulizia e l’integrità dei contenitori, al fine di evitare eccessivi miasmi e l’insudiciamento del suolo pubblico. Le suddette operazioni di pulizia dei recipienti non possono essere eseguite su area pubblica;
9. La pulizia del suolo assegnato deve avvenire giornalmente con il ritiro dei rifiuti prodotti dalla propria attività e con il lavaggio da effettuare nelle ore notturne oppure nelle prime ore del mattino in modo da non arrecare fastidio ai passanti;
10. L’uso del solo spazio pubblico concesso per il posizionamento di elementi di arredo.
D I S P O N E
a) che l'inottemperanza agli ordini di cui al presente provvedimento venga perseguita a norma dell’art. 7 bis del T.U.E.L., con l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, ferma restando l’applicazione di quanto previsto e disciplinato dal vigente Piano Comunale dell’Arredo Urbano, dal Regolamento Comunale di Gestione dei Rifiuti Urbani ed assimilati e dal Regolamento di Polizia Urbana;
b) che la Polizia Locale e gli agenti della forza pubblica siano incaricati di vigilare sulla corretta osservanza del presente provvedimento, nell’ambito delle rispettive competenze;
c) che la presente ordinanza venga consegnata in forma cartacea a tutte le attività del centro urbano;
d) che la presente ordinanza sia immediatamente trasmessa al Sig. Prefetto di Sassari, venga pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Santa Teresa Gallura, nonché comunicata ai Comandi delle Forze dell'Ordine operanti sul territorio.
I N F O R M A
ai sensi dell’art. 3 della L. 7.8.1990 n. 241 e succ. mod. ed integrazioni, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla pubblicazione dello stesso nell’Albo Pretorio.

 

In allegato l'Ordinanza Sindacale

Municipium

Allegati

ord_00019_16-04-2024

Ultimo aggiornamento: 16 aprile 2024, 17:18

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